19/07/2024

In merito al DM 28 giugno 2024 n. 289235, che attua il Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento e del Consiglio sulla semplificazione della PAC 2023-2027 forniamo ulteriori chiarimenti.

Le modifiche introdotte dal suddetto Regolamento e dal decreto ministeriale sono retroattive; quindi, sono valide a partire dal 1° gennaio 2024 e lo rimarranno fino alla fine del periodo di programmazione dell’attuale PAC, ovvero fino al 31 dicembre 2027, salvo eventuali modifiche a seguito del negoziato di approvazione delle novità con la Commissione europea.

In merito alla norma di condizionalità BCAA 8, le modifiche introdotte prevedono la sua sostanziale semplificazione, con l’eliminazione dell’obbligo di destinare una percentuale minima del 4% dei seminativi a superfici e/o elementi non produttivi. Pertanto, con l’eliminazione dell’obbligo del 4%, l’agricoltore può coltivare tutta la superficie agricola.

La nuova BCAA 8 conserva, quindi, i seguenti due obblighi:

1.    L’obbligo di conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o semi-naturali, identificati territorialmente: stagni, boschetti, fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, fossati o canali artificiali, alberi monumentali (identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale).

2.    Il divieto di esecuzione degli interventi di potatura di alberi e arbusti ricompresi tra gli elementi caratteristici del paesaggio di cui al punto A. nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, stabilita a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto, salvo diversa disciplina regionale in relazione al predetto periodo.

Come noto, l’eliminazione dell’obbligo di destinare una percentuale minima del 4% dei seminativi a superfici e/o elementi non produttivi è subordinata, dal Reg. 2024/1468, alla costituzione di un nuovo ecoschema volto al mantenimento di superfici non produttive. Pertanto, l’Ecoschema 5 “Misure specifiche per gli impollinatori” è stato articolato su due livelli:

·                    il Livello 1 che è dedicato al 4% dei seminativi aziendali destinati a superfici non produttive (compresi i terreni lasciati a riposo);

·                    il Livello 2, che per il 2024, è di fatto l’Ecoschema 5 della precedente campagna 2023.

Il DM applicativo chiarisce che per il 2024 si può accedere all’Ecoschema 5 Livello 1 soltanto con almeno il 4% dei terreni a riposo. Qualora la percentuale di superficie destinata fosse superiore al 4%, in ogni caso la superficie pagabile non eccede il limite massimo del 4%. Dal 1° gennaio 2025 sarà possibile raggiungere tale 4%, in alternativa o in aggiunta con elementi caratteristici del paesaggio creati ex novo sui seminativi, quali stagni, boschetti, fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti. In tal caso si specifica che, la premialità spetta unicamente nell’anno di creazione dell’elemento ma che lo stesso soggiace negli anni futuri alle norme di condizionalità (e quindi al suo mantenimento ai sensi della nuova BCAA 8).

La stima relativa all’importo dei premio per l’Ecoschema 5 Livello 1 è di 75 euro a ettaro (minimo 64 e massimo 85 euro).

Ricordiamo che, per il 2024, si può accedere al Livello 1 dell’ECO 5 solo destinando il 4% dei seminativi aziendali a terreni a riposo e possono accedere le aziende con superficie a seminativi sopra i 10 ettari che hanno destinato almeno il 4% dei seminativi aziendali a terreni lasciati a riposo. Sempre per il 2024, tra i casi delle aziende esenti dalla BCAA 8 (sulla base della normativa precedente al Reg. (UE) 2024/1468), che possono accedere al Livello 1 dell’ECO5 abbiamo:

1.      le aziende i cui seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi che hanno destinato almeno il 4% della superficie a seminativi a riposo;

2.      le aziende la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi che hanno destinato almeno il 4% della superficie a seminativi a riposo;

3.      le aziende che hanno aderito alle modalità previste dal Reg. (UE) 2024/587 di deroga per il 2024 alla BCAA 8 e che hanno destinato almeno il 4% della superficie a seminativi a riposo.

Per il 2024 sono di fatto, quindi, escluse dall’accesso al Livello 1 dell’ECO5 le aziende con superficie a seminativi sotto i 10 ettari A partire dall’anno di domanda 2025, potranno accedere al Livello 1 dell’ECO5 tutti i beneficiari che destinano almeno il 4% dei seminativi aziendali a terreni a riposo e/o superfici improduttive.

Cumuli e incompatibilità dei nuovi pagamenti ECO 5.1 e ECO 5.2

Il decreto ribadisce il quadro delle cumulabilità e delle incompatibilità dei pagamenti dei nuovi due sottolivelli dell’Ecoschema 5. In particolare, la situazione è quella schematizzata nella tabella seguente.