27/09/2024
Allo scopo di agevolare gli agricoltori nella definizione del piano colturale del 2025 riportiamo di seguito una tabella con degli esempi di rotazione e di diversificazione colturale che consentono di soddisfare l’obbligo della BCAA7. Gli esempi sono riferiti alle aziende che NON hanno aderito all’EC04 o alla misura SRA3 (agricoltura conservativa) negli anni 2023 e 2024 le quali, per le superfici impegnate, hanno specifici obblighi di rotazione iniziati lo scorso anno.
Anzitutto ricordiamo che dal 2024 è possibile soddisfare l’obbligo della BCAA7 con la rotazione oppure con la diversificazione colturale. Perciò, prima degli esempi, è sempre utile ricordare come si distinguono le due possibilità.
1. Rotazione - Consista in un cambio di coltura all'anno a livello di parcella. Tale obbligo non si applica nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo. Il cambio di coltura è inteso come cambio di genere botanico e, pertanto, non ammette la monosuccessione dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, farro.
Ai fini del rispetto della presente norma, sono ammesse le colture secondarie, purché adeguatamente gestite, cioè portate a completamento del ciclo produttivo e che coprano una parte significativa del periodo tra due colture principali. Per colture secondarie si intendono tutte quelle colture che si collocano tra due colture principali e che permangono in campo per almeno 90 giorni. L’obbligo della rotazione viene controllato nel biennio 2024-2025 (per la Pac del 2024).
2. Diversificazione - Consiste nel prevedere una diversificazione colturale, nel periodo compreso tra il 9 aprile e il 30 giugno (nella sostanza dichiarate alla data del 15 maggio), nel rispetto dei seguenti requisiti minimi:
- a. se la superficie aziendale a seminativo è superiore a 10 ettari fino a 30 ettari, la diversificazione si attua con la coltivazione di almeno 2 colture diverse sui seminativi. La coltura principale non deve superare il 75 % di detti seminativi;
- b. se la superficie aziendale a seminativo è superiore a 30 ettari, la diversificazione consiste nella coltivazione di almeno 3 colture diverse sui seminativi. La coltura principale non deve occupare più del 75% e le due colture principali non devono occupare insieme più del 95 % di tali seminativi. Si precisa che per “diversificazione colturale” si intende:
1) colture appartenenti a generi botanici differenti;
2) colture appartenenti ad una specie diversa nel caso di brassicacee, solanacee e cucurbitacee;
3) terreni lasciati a riposo;
4) erba o altre foraggere (escluso il mais e il sorgo da foraggio, da insilato, ecc.). La coltura invernale e la coltura primaverile sono considerate distinte anche se appartenenti allo stesso genere. Il genere Triticum spelta è considerato una coltura distinta da quelle appartenenti allo stesso genere. L’obbligo della diversificazione viene controllato nell’anno stesso della Pac.
Riportiamo quindi la tabella con gli esempi di rotazione o di diversificazione e, alla fine della stessa, ricordiamo le aziende o le superfici aziendali escluse dall’obbligo della BCAA7.
BCAA7 OBBLIGO 2024 | Coltura principale 2024 | Secondo raccolto | Coltura principale 2025 | BCAA7 OBBLIGO 2025 |
ROTAZIONE 1 | Mais 100%
| -
| SOIA 100% | Rotazione rispettata nel biennio. In questo caso la soia interrompe l’obbligo della rotazione, in quanto si tratta di una leguminosa presente in oltre il 75% dei seminativi. Vedi casi di esenzione. |
ROTAZIONE 2 | Mais 100% | Orzo, Loietto, trifoglio, altro 100% | Mais 100% | Rotazione con secondo raccolto su tutta la superficie aziendale. Si mantiene l’obbligo della rotazione anche nel biennio 2025-2026. |
ROTAZIONE 3 | Grano 20%
Mais 80% | -
Orzo, Loietto, trifoglio, altro 55%
| Mais 20%
Mais 55% Grano 25% | Rotazione soddisfatta in parte con coltura di secondo raccolto e in parte nell’anno successivo. Se l’azienda ha 10-30 ettari nel 2025 è in diversificazione (2 colture principali: mais<75% e grano>25%). Se ha più di 30 ettari rimane nel regime di rotazione che deve completare nel biennio 2025/2026. |
ROTAZIONE 4
| Grano 10%
Mais 90% | -
Orzo, Loietto, trifoglio, altro 65%
| Mais 10%
Mais 65% Grano 20% Loietto 5% | Rotazione soddisfatta in parte con coltura di secondo raccolto e in parte nell’anno successivo. Nel 2025 è in diversificazione anche con più di 30 HA (3 coltivazioni principali Mais <75%, Grano (+mais)<95%, Loietto>5%). Nel 2026 può continuare con la diversificazione. |
DIVERSIFICAZIONE 1 – Azienda con 10-30 HA | Mais < 75%
Grano > 25% | -
Soia 10% | Mais < 75%
Grano > 25% | Essendo in diversificazione nel 2024 non ha l’obbligo della rotazione e nel 2025 può ripetere le stesse coltivazioni sulle stesse superfici. L’eventuale 2° raccolto non incide. |
DIVERSIFICAZIONE 2 – Azienda con oltre 30 HA | Mais < 75%
Soia (+ Mais) < 95%
Grano > 5%
|
| Mais < 75%
Soia (+ Mais) < 95%
Grano > 5%
| Essendo in diversificazione nel 2024 non ha l’obbligo della rotazione e nel 2025 può ripetere le stesse coltivazioni sulle stesse superfici. |
DIVERSIFICAZIONE 3 – Azienda con oltre 30 HA | Mais < 75%
Soia (+ Mais) < 95%
Grano > 5%
|
| Mais 100% | La diversificazione soddisfa l’obbligo della BCAA7 nell’anno 2024. Nel 2025 l’azienda può anche fare un’unica coltura, passando così all’obbligo della rotazione nel biennio 2025/2026. |
Sono esenti da qualsiasi obbligo le aziende:
a. con una superficie di seminativi fino ai 10 ettari;
b. i cui seminativi sono totalmente costituiti da colture sommerse;
c. i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;
d. la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;
Le superfici coltivate con metodo biologico certificate a norma del regolamento (UE) 2018/848 e a quelle condotte secondo i disciplinari della Produzione Integrata ed i cui beneficiari aderiscono al Sistema di Qualità Nazionale della Produzione Integrata (SQNPI) sono considerate conformi (ipso facto) ai requisiti della presente norma.