08/09/2023

E’ iniziata la raccolta dei prodotti e alcuni agricoltori ci stanno chiedendo come va attuato l’obbligo di copertura del suolo per 60 giorni previsto dalla BCAA6 della Condizionalità.

La norma ha lo scopo di limitare fenomeni di lisciviazione, erosione e di riduzione della sostanza organica nei terreni destinati a seminativi e a colture permanenti (frutteti e vigneti) e  prevede la copertura vegetale, spontanea o seminata, per almeno 60 giorni consecutivi all’interno del periodo più sensibile dell’anno, fissato tra il 15 settembre il 15 maggio.

Per ottemperare alla misura gli agricoltori hanno due possibilità alternative:

1.      creare o mantenere la copertura vegetale, che può essere naturale (inerbimento spontaneo) o seminata;

2.      lasciare in campo i residui della coltura precedente per 60 giorni consecutivi nel periodo sensibile (60 giorni dopo la raccolta del prodotto a partire dal 15 di settembre).

Relativamente al primo punto va precisato che per  inerbimento spontaneo si intende l’assenza di lavorazioni che possono compromettere l’inerbimento spontaneo per un periodo di 60 giorni consecutivi. Il grado di copertura vegetale, è scritto nella norma, può infatti presentarsi anche non continuo e non omogeneo. Non tutte le lavorazioni sono però vietate. La norma infatti precisa che sono ammesse le sole lavorazioni che non alterino la copertura vegetale del terreno o che mantengano sul terreno i residui della coltura precedente (per esempio discissura, rippatura, iniezione o distribuzione degli effluenti non palabili con tecniche basso emissive).

Sono inoltre ammesse le seguenti deroghe al rispetto dell’intervallo minimo di copertura:
·      casi di “forza maggiore” e “circostanze eccezionali” ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) n. 2115/2021;
·      terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
·      semina di colture a perdere per la fauna;
·      lavorazioni siano funzionali all’esecuzione di interventi di miglioramento fondiario approvato dall’autorità competente;
·      a partire dal 1° marzo dell’annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, secondo quanto stabilito dalle Regioni e Province autonome. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 giugno di detta annata agraria;  ·      nel caso di colture sommerse, come il riso. 

 

Alleghiamo un interessante articolo pubblicato nella newsletter di Terra e Vita del 4 settembre 2023 che fa il puntu sell'applicazione pratica di questa norma di condizionalità. Nella prima parte riprende la norma come sopra abbiamo riportato, successivamente propone delle chiavi di applicazione pratiche. Buona lettura.

Copertura vegetale dei suoli: le declinazioni della Bcaa 6
Di Angelo Frascarelli

Ha lo scopo di limitare erosione e lisciviazione. Obbligo di almeno 60 giorni dal 15 settembre al 15 maggio dell’anno successivo. I dettagli i consigli e le deroghe

La nuova Pac 2023-2027 prevede una condizionalità rafforzata, come corrispettivo per il percepimento del nuovo pagamento di base. Il Piano Strategico per la Pac (Psp) e il Decreto ministeriale n. 147385 del 9 marzo 2023 (decreto sulla condizionalità) esplicitano le scelte dell’Italia in merito agli impegni di condizionalità con molte novità rispetto alla Pac precedente. In particolare è importante segnalare l’impatto della Bcaa 6 (copertura minima del suolo), della Bcaa 7 (rotazione delle colture nei seminativi) e della Bcaa 8 (obbligo del 4% di aree ed elementi non produttivi).
Questo articolo è dedicato alla Bcaa 6 (copertura minima del suolo), che è particolarmente importante poiché rappresenta una novità molto impattante e la sua entrata in vigore è prevista nel mese di settembre 2023.

Dove si applica e gli obiettivi
La Bcaa 6 è denominata “Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili”. Si applica alle superfici a seminativo (eccetto serre e tunnel) e alle colture permanenti (frutteti, vigneti, oliveti, ecc.). Quindi non si applica ai prati e pascoli permanenti. Gli obiettivi sono di proteggere i suoli nei periodi più sensibili, per evitare o limitare fenomeni di lisciviazione, erosione e riduzione del contenuto in sostanza organica. Questa norma prevede di assicurare la copertura vegetale dei terreni agricoli, privi di protezioni artificiali (ad esempio serre, tunnel).

Il periodo sensibile all’interno del quale è necessario rispettare gli impegni relativi della Bcaa 6 è stabilito in funzione dei seguenti elementi:
- periodo successivo alla raccolta della coltura principale;
- periodo con la massima piovosità.
La protezione del suolo nel periodo autunnale, invernale e primaverile è ritenuta molto importante sia in ambito scientifico che dal punto di vista operativo, quindi sia dagli studiosi che dagli stessi agricoltori. Infatti, un terreno nudo, durante il periodo più piovoso dell’anno, provoca erosione del suolo, lisciviazione dell’azoto e riduzione della sostanza organica. Seppure gli obiettivi siano condivisibili, gli impegni per gli agricoltori sono particolarmente rilevanti.

Gli impegni
La Bcaa 6 prescrive la copertura vegetale del suolo per un periodo minimo di 60 giorni consecutivi, all’interno del periodo di impegno che va dal 15 settembre al 15 maggio, adattabile a livello regionale in funzione dell’ordinamento colturale prevalente e della piovosità. Quindi, ai fini della domanda Pac 2023, il periodo di impegno va dal 15 settembre 2023 al 15 maggio 2024.

Al fine di assicurare che i terreni abbiano una copertura vegetale nel periodo più sensibile, i beneficiari hanno l’obbligo di mettere in atto almeno una tra le seguenti pratiche (tab. 1):
- mantenere la copertura vegetale, naturale (inerbimento spontaneo) o seminata, per 60 giorni consecutivi nell’intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;
- lasciare in campo i residui della coltura precedente (es. stoppie, stocchi di mais, girasole, sorgo) per 60 giorni consecutivi nel periodo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo, fatta salva l’esecuzione delle fasce tagliafuoco.
Per inerbimento spontaneo si intende l’assenza di lavorazioni che compromettano la copertura vegetale del terreno agricolo per il periodo definito. In funzione dell’andamento climatico ordinario, il grado di copertura vegetale può presentarsi anche non continuo e non omogeneo.

Ai fini del rispetto della presente norma, sono ammesse le sole lavorazioni che non alterino la copertura vegetale del terreno o che mantengano sullo stesso i residui della coltura precedente (per esempio discissura, rippatura, iniezione o distribuzione degli effluenti non palabili con tecniche basso emissive).
In altre parole, la copertura vegetale deve essere presente, anche naturale e anche in modo non continuo e non omogeneo.
Se si sceglie la copertura vegetale con i residui della coltura precedente, durante i 60 giorni, non sono ammesse l’aratura e l’erpicatura, poiché compromettono la copertura vegetale con i residui.

Tab. 1 – Pratiche da scegliere per rispettare la Bcaa 6

IMPEGNI

DESCRIZIONE

PERIODO

Inerbimento

Mantenere la copertura vegetale, naturale (inerbimento spontaneo) o seminata

60 giorni consecutivi nell’intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo

Residui vegetali

Lasciare in campo i residui della coltura precedente (es. stoppie, stocchi di mais, girasole, sorgo), fatta salva l’esecuzione delle fasce tagliafuoco

 

Le implicazioni per le aziende

La Bcaa 6 genera importanti implicazioni per alcune aziende agricole. Anche nella Pac 2014-2022 esisteva una Bcaa riguardante la copertura del suolo (ex Bcaa 4), ma era molto diversa e molto meno impattante, perché riguardava solo i terreni a riposo e i terreni in pendenza, in assenza di sistemazioni.
Invece, l’attuale Bcaa 6 riguarda tutti i seminativi, anche in pianura, e le colture permanenti (vigneti, frutteti).

I seminativi autunno-vernini (grano, orzo, colza, loietto, ecc.) non hanno problemi perché la copertura vegetale è ampiamente assicurata.
L’impatto riguarda i terreni arati ad agosto-settembre e che vengono seminati in primavera, per il mais, girasole, sorgo, soia di primo raccolto, pomodoro da industria, tabacco, ecc. In tal caso, il rispetto della Bcaa 6 potrebbe essere assolto con una delle seguenti soluzioni:
1. una coltura di copertura (cover crop) di almeno 60 giorni durante il periodo 15 settembre – 15 maggio;
2. il rinvio dell’aratura al 15 novembre, così di mantenere i residui della coltura precedente per 60 giorni, dal 15 settembre al 14 novembre;

3. il mantenimento del terreno nudo a inerbimento spontaneo, per almeno 60 giorni dal 15 settembre al 15 maggio, anche dopo l’aratura o altra lavorazione del terreno, laddove le condizioni locali consentiranno la crescita di pochi ciuffi di erba; in altre parole, l’inerbimento spontaneo è inteso come assenza di lavorazioni per almeno 60 giorni.
Le prime due soluzioni potrebbero andare bene nei terreni sciolti, che consentono l’aratura anche nel periodo autunnale-invernale, ma difficilmente sono attuabili nei terreni pesanti (argillosi), in cui la cover crop è poco gestibile e il rinvio dell’aratura al 15 novembre non è praticabile.

Una soluzione per i terreni pesanti è di arare ad agosto-settembre e poi seminare una cover (es. rafano o senape) che si autodistrugge con i freddi invernali. Oppure, lavorare l’intera superficie e seminare una cover crop a interfila 75 cm e non su tutta la superficie; poi in primavera si lascia la cover disattivata dove sta e si semina sulla striscia lavorata. Per questa opzione è necessario utilizzare il satellitare nell’eseguire le due semine (cover e coltura primaverile), per poter deporre il seme esattamente al centro dell’interfila sul terreno lavorato.

La soluzione più semplice è l’assenza di lavorazioni per 60 giorni, lasciando libero il terreno di inerbirsi spontaneamente (anche laddove di fatto cresce solo qualche ciuffo d’erba).
Ogni agricoltore dovrà trovare la migliore soluzione, comunque la Bcaa 6 deve essere gestita correttamente e può rimanere un problema per alcune situazioni aziendali.

Deroghe alla Bcaa 6

1. I casi di “forza maggiore” e “circostanze eccezionali”, nei seguenti casi:

a) condizioni climatiche anomale, dichiarate dalle autorità competenti, che impediscano la semina e/o le lavorazioni del terreno;
b) presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti.

2. La deroga al rispetto dell’intervallo minimo di copertura ricorre, altresì, nei seguenti casi:

a) per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi che prevedano la necessità di mantenere il terreno nudo all’interno del periodo di impegno. Tale necessità deve essere certificata dall’ente competente a livello territoriale;
b) nel caso di semina di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
c) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all’esecuzione di interventi di miglioramento fondiario. La funzionalità deve essere certificata dal progetto di esecuzione del progetto di miglioramento, approvato dall’autorità competente;
d) a partire dal 1° marzo dell’annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, secondo quanto stabilito dalle Regioni. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 giugno di detta annata agraria;
e) nel caso di colture sommerse, come il riso. Nelle camere di risaia l’erosione, infatti, è molto limitata dagli argini rilevati, la pendenza del terreno è nulla, le limitatissime quantità di terra e sostanza organica che dovessero comunque passare dalle “aperture” degli argini, sono recuperate dall’agricoltore durante la manutenzione dei canali adacquatori e colatori e reinserite nella camera di risaia. Inoltre, l’interramento dei residui in autunno (invece di lasciarli in superficie), con il terreno in condizioni adeguate alle lavorazioni, ne accelera la degradazione, riducendo la metano-genesi nella successiva campagna con la risaia sommersa. I residui colturali rappresentano, infatti, l’unica fonte di carbonio per il suolo in risicoltura e sono, pertanto, da valorizzare con operazioni di interramento nelle migliori condizioni pedologiche.

Le possibili modifiche delle Regioni

Le Regioni possono apportare alcune modifiche alla condizionalità con propri provvedimenti, in base alle condizioni locali. Nel caso della Bcaa 6, le Regioni possono individuare un diverso intervallo temporale, nel quale garantire la copertura del suolo per 60 giorni consecutivi, seppure sempre all’interno comunque dell’intervallo temporale 15 settembre – 15 maggio successivo, in funzione dell’ordinamento colturale prevalente e/o dell’andamento storico della piovosità e/o delle caratteristiche pedologiche e di pendenza dei suoli.
Le Regioni possono stabilire anche un intervallo di tempo di durata inferiore, comunque all’interno dell’intervallo di tempo sopra indicato. Quindi l’agricoltore deve verificare eventuali provvedimenti regionali; tuttavia – per la Bcaa 6 – la quasi totalità delle Regioni ha mantenuto le scelte nazionali.