05/04/2024

L’Unione Europea, al fine di contribuire allo sviluppo di un’agricoltura socialmente sostenibile, ha inserito nella Pac 2023-2027 la condizionalità sociale.  Di fatto la concessione dei pagamenti della Pac viene vincolata anche al rispetto di norme sull’occupazione e sulla salute e sicurezza dei lavoratori sulla base delle norme riportate in alcune Direttive dell’Unione Europea.
Già dal 2023, in caso di violazioni riscontrate, le aziende agricole saranno sottoposte a delle sanzioni, previste dal DM 31 gennaio 2024, che si traducono in penalità sugli aiuti della Pac, variabili da un 3 ad un 10%, in base alla gravità, alla portata e alla ripetizione dell’infrazione constatata.
Ricordiamo di seguito le norme comprese nella citata Direttiva dell’Unione Europea.

Le norme relative all’Occupazione (Direttiva 2019/1152/UE) comprendono:
·         la forma scritta delle condizioni di impiego;
·         la comunicazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro (identità delle parti, luogo di lavoro, descrizione del lavoro, data di inizio, natura del rapporto, durata e condizioni del periodo di prova, diritto alla formazione, durata dei congedi retribuiti, preavviso, retribuzione, durata normale della giornata e della settimana di lavoro, CCNL applicabile, le istituzioni di sicurezza sociale cui sono versati i contributi sociali);
·         la consegna del contratto di lavoro entro le prime sette giornate di lavoro;
·         le modifiche del rapporto di lavoro devono essere fornite in forma scritta;
·         la congruità del periodo di prova;
·         la prevedibilità minima del lavoro;
·         la formazione obbligatoria.

Le norme relative alla Promozione del miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori derivano dalla Direttiva 1989/391/CEE e comprendono:
·         la garanzia della sicurezza e della salute dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi con il lavoro;
·         l’adozione delle misure necessarie per la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, d’informazione e di formazione, nonché l’approntamento di un’organizzazione e dei mezzi necessari;
·         la designazione del/dei lavoratore/i che si occupano delle attività di protezione e di prevenzione dei rischi professionali;
·         l’adozione delle misure in materia di pronto soccorso, lotta antincendio ed evacuazione dei lavoratori;
·         la valutazione dei rischi;
·         l’adozione delle misure protettive e dei dispositivi di protezione;
·         la redazione dell’elenco degli infortuni sul lavoro;
·         la redazione della relazione sugli infortuni sul lavoro;
·         l’informazione ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute, le misure e le attività di protezione e prevenzione;
·         la consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti;
·         la partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti nei processi decisionali relativi alla sicurezza e alla protezione della salute durante il lavoro;
·         la garanzia di una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute.

Le norme relative ai Requisiti minimi per l’utilizzo delle attrezzature di lavoro da parte dei dipendenti derivano dalla Direttiva 2009/104/CE e comprendono:
·         l’adeguatezza delle attrezzature al lavoro da svolgere (senza compromettere salute e sicurezza);
·         la conformità delle attrezzature alle direttive comunitarie;
·         la verifica e manutenzione periodica delle attrezzature;
·         la verifica iniziale e dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere;
·         utilizzo di attrezzature con rischio specifico riservato ai soli lavoratori incaricati e debitamente formati;
·         ergonomia e salute sul posto di lavoro;
·         informazioni adeguate ed istruzioni comprensibili per l’uso delle attrezzature;
·         formazione obbligatoria ed adeguata.