06/07/2024

Dopo una lunga gestazione ha visto la luce il Decreto Ministeriale che attua, a livello nazionale, quanto disposto dalla Commissione Europea per semplificare le norme della Politica Agricola Comune. Di seguito gli aspetti di maggior rilievo.
Controlli di condizionalità - Dal 1° gennaio 2024 gli agricoltori la cui azienda abbia una dimensione massima non superiore a 10 ettari (di superficie agricola dichiarata), sono esentati dai controlli di condizionalità rafforzata.
BCAA 7 - Tale norma prevedeva l’obbligo della “rotazione” delle colture. Dal 1° gennaio 2024 la norma si intende assolta, oltre che con la “rotazione”, anche con la “diversificazione” colturale. Per diversificazione si intende la presenza, nel periodo 9 aprile-30 giugno:
- nelle aziende con una superficie a seminativo compresa tra 10 e 30 ettari, di almeno due colture diverse (la principale su non più del 75% dei seminativi aziendali);
- nelle aziende con più di 30 ettari, di almeno 3 colture diverse (la principale su non più del 75% dei seminativi e le prime due su non più del 95% di tali seminativi).
Per essere diversificanti le colture devono appartenere a generi botanici diversi (grano tenero e grano duro sono una sola tipologia colturale, perché appartenenti al genere Triticum). I terreni lascati a riposo sono considerati come una coltura.
Nella gestione dei piani colturali del 2024/2025 occorrerà prestare molta attenzione al rispetto di una delle due modalità di gestione delle colture, affinché almeno una delle due trovi piena e completa attuazione nell’ordinamento colturale aziendale.
Restano in ogni caso valide le esenzioni già previste dalla BCAA 7.
BCAA 8 - questa norma della condizionalità obbligava a destinare almeno il 4% dei seminativi aziendali a superfici non produttive, ricomprendendovi anche gli elementi caratteristici del paesaggio (siepi alberate, maceri, ecc.). Tale obbligo è stato completamente eliminato e pertanto la norma BCAA8 prevede i due residui impegni: a) obbligo di conservazione degli elementi del paesaggio (siepi, alberi isolati o in filare, boschetti, maceri, ecc.); b) divieto di potatura di alberi e arbusti nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, ossia nel periodo 15 marzo-15 agosto.
ECOSCHEMA 5 - L’Ecoschema viene riscritto, prevedendo:
- un livello 1 che premierà quanti, volontariamente, destineranno il 4% dei seminativi aziendali a superfici non produttive, compresi i terreni lasciati a riposo. Per l’anno 2024 potranno accedervi solo le aziende con più di 10 ettari di seminativo, mentre nei successivi anni potranno accedervi tutte le aziende, senza limiti di dimensione. Per l’anno 2024 saranno oggetto di impegno le sole superfici a set-aside, mentre dal 2025 potranno essere oggetto di premio anche le superfici destinate a nuovi (creati ex-novo) elementi caratteristici del paesaggio: stagni, boschetti, fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco e terrazzamenti.
- un livello 2 che, come per il passato, premia le superfici collocate nei frutteti o nei seminativi e destinate a piante di interesse apistico. Dall’anno 2025 per ottemperare agli impegni del livello 2 la copertura di essenze di interesse apistico deve essere realizzata con sementi certificate.
ECOSCHEMA 4 - viene ulteriormente integrato l’elenco delle colture da considerare da rinnovo per quanto riguarda l’attuazione dell’Ecoschema 4. Le nuove colture sono: broccoletto o cime di rapa, cavolo, cavolo verza, cavolo broccolo, cavolo nero, cavolfiore, cavolo rapa, cavolo cinese, cavolo abissino, mizuna, agretto, lattuga lattughino, cicoria, spinacio, indivia o scarola, rucola, sedano, sedano rapa, finocchio, ravanello, zucca, zucchino, cetriolo, prezzemolo, basilico, crescione inglese, coriandolo, aneto, senape, senape nera, senape bruna, cartamo, quinoa, porro, aglio, aglione, cipolletta d’inverno, scalogno, cipolla, erba cipollina, bietola, bietola da costa, rapa rossa. Vale la pena di precisare che tali colture saranno ammissibili all’aiuto se per loro è previsto un disciplinare di produzione integrata.
Deroghe specifiche - Per le norme di condizionalità BCAA 6 (copertura minima dei terreni nei periodi sensibili), BCAA 7 (obbligo di avvicendamento delle colture) e BCAA 9 (divieto conversione dei prati permanenti), potranno essere adottate, a livello nazionale, regionale o di provincia autonoma, con apposti provvedimenti, esenzioni specifiche o deroghe per porre rimedio a problemi particolari e specifici che interferiscono con l’applicazione di tali norme. Queste esenzioni specifiche saranno limitate in termini di zone di copertura e di durata.
Proroga termine di presentazione della domanda Unica e di quelle a superficie del PSR - Il nuovo decreto dispone che tali domande potranno essere presentate entro il 31 luglio 2024. Per le domande presentate successivamente verranno previste le riduzioni stabilite dalla norma; dopo il 26 agosto le domande saranno irricevibili. 

Per qualsiasi dubbio o approfondimento rivolgetevi ai tecnici presso gli uffici di Zona di Confagricoltura Rovigo.