14/04/2022
Il Mipaaf con decreto dell’8 aprile 2022 ha dato attuazione nel territorio nazionale alla “Decisione della Commissione UE” dello scorso 23 marzo riguardante le deroghe previste per i terreni a riposo, sia quelli dichiarati ai fini della diversificazione colturale, sia quelli utilizzati come aree di interesse ecologico (EFA).
L’Italia ha deciso di utilizzare tutte e tre le possibilità consentite dalla decisione UE, che di seguito riepiloghiamo.
1) I terreni lasciati a riposo e utilizzati per rispettare il requisito della diversificazione colturale Nel 2022 possono essere utilizzati per il pascolo, la fienagione o la coltivazione.
2) i terreni lasciati a riposo e dichiarati come aree di interesse ecologico nell’anno di domanda 2022 possono essere utilizzati per il pascolo, la fienagione, o la coltivazione.
3) nelle superfici dichiarate a riposo come aree di interesse ecologico e utilizzate per il pascolo, la fienagione o la coltivazione, è consentito per il corrente anno utilizzare i prodotti fitosanitari.
L’agricoltore, pur fruendo delle deroghe, avrà diritto a ricevere il pagamento per il greening.
Ricordiamo che per “terreno a riposo” si intende un seminativo ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di 6 mesi a partire dal 1° gennaio al 30 giugno dell’anno in cui si fa la domanda Pac. Su queste superfici non è possibile eseguire lo sfalcio e nessuna tipologia di gestione del suolo, nel periodo compreso fra il 01/03 e il 30/06/2022.
E’ utile fare attenzione al fatto che le deroghe riguardano esclusivamente i terreni lasciati a riposo e non le superfici seminate con colture azotofissatrici, sulle quali continua a permanere il divieto di utilizzare i prodotti fitosanitari.
Il decreto inoltre stabilisce che gli organismi pagatori dovranno fornire ad Agea i dati relativi alle aziende e alle superfici interessati dalle deroghe.
I terreni lasciati a riposo sono quindi considerati una coltura distinta anche se tali terreni sono stati utilizzati per il pascolo o la raccolta a fini di produzione o sono stati coltivati con colture azotofissatrici.
Ad esempio, un agricoltore con 100 ettari di SAU aveva scelto una diversificazione:
•75 ettari a grano,
•20 a mais
•5 a terreno a riposo vincolato dal 1/1/2022 al 31/06/2022 e senza aver effettuato lavorazioni dal 1 marzo 2022
l’agricoltore può coltivare i 5 ettari a riposo a qualsiasi coltura, anche a mais o soia o girasole, quindi:
•75 ettari a grano,
•20 a mais
•5 a terreno a riposo, coltivato a mais o soia, girasole ecc
Di seguito si puntualizza cosa si intende per terreni a riposo utilizzati come EFA cod. AGEA 021
Queste superfici devono essere vincolate dal 01/01 al 30/06/2022.
Su queste superfici non è possibile eseguire lo sfalcio e nessuna tipologia di gestione del suolo, nel periodo compreso fra il 01/03 e il 30/06/2022.
Terreni a riposo non utilizzati come EFA cod. AGEA 003
Queste superfici devono essere vincolate dal 01/01 al 30/06/2022.
Queste superfici possono essere gestite in questo modo:
- Terreno totalmente privo di vegetazione;
- Terreno coperto da vegetazione spontanea;
- Terreno seminato, esclusivamente per la produzione di piante da sovescio o per la produzione di compost, ammendanti o fertilizzanti naturali;
Sono ammesse lavorazioni meccaniche, all’interno del periodo di vincolo, nei seguenti casi:
- Pratica del sovescio, in presenza di coltivazione di specie da sovescio o biocide;
- Terreni interessati da interventi di ripristino habitat e biotopi;
- Coltivazione di colture a perdere per la fauna;
- Lavorazioni del terreno allo scopo di contenere le piante infestanti o di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria;
- Lavorazioni di affinamento su terreni lavorati allo scopo di favorirne il successivo migliore inerbimento spontaneo o artificiale;
- Lavorazioni funzionali all’esecuzione di interventi di miglioramento fondiario.