31/10/2020
È tempo di semine e una buona programmazione deve tenere in dovuta considerazione anche i vincoli da rispettare per il greening, il pagamento ecologico della Pac. Il pagamento “verde” o greening è la seconda componente del sostegno della Pac e vale circa il 50% del valore del titolo.
Gli agricoltori sono tenuti ad applicare sul loro terreno tre pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente, che vanno rispettate congiuntamente. Le ricordiamo: a) diversificazione delle colture, b) mantenimento dei prati permanenti (valutato a livello nazionale), c) presenza di un’area di interesse ecologico (aree EFA). Le aziende con terreni a seminativo devono rispettare la diversificazione e la presenza di un'area di interesse ecologico.
Gli agricoltori sono tenuti ad applicare sul loro terreno tre pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente, che vanno rispettate congiuntamente. Le ricordiamo: a) diversificazione delle colture, b) mantenimento dei prati permanenti (valutato a livello nazionale), c) presenza di un’area di interesse ecologico (aree EFA). Le aziende con terreni a seminativo devono rispettare la diversificazione e la presenza di un'area di interesse ecologico.
La diversificazione
L’impegno che influisce maggiormente sulle scelte colturali è la diversificazione delle colture. Ricordiamo che vanno programmate almeno due colture nelle aziende la cui superficie a seminativo è compresa tra 10 e 30 ettari e almeno tre colture nelle aziende la cui superficie a seminativo è superiore a 30 ettari.
L’impegno che influisce maggiormente sulle scelte colturali è la diversificazione delle colture. Ricordiamo che vanno programmate almeno due colture nelle aziende la cui superficie a seminativo è compresa tra 10 e 30 ettari e almeno tre colture nelle aziende la cui superficie a seminativo è superiore a 30 ettari.
La coltura principale deve occupare meno del 75% della superficie totale, e in caso di obbligo di tre colture le prime due devono occupare meno del 95% della superficie.
Fino a 10 ettari a seminativo, l’agricoltore non ha obblighi di diversificazione. Sono previste ulteriori deroghe per le aziende in cui oltre il 75% della superficie a seminativo è utilizzata per la produzione di erba o erbacee da foraggio, leguminose, terreni a riposo, riso, prato permanente, anche in combinazione tra loro.
Le aree di interesse ecologico
L'altro importante impegno è l’obbligo di destinare una quota del 5% dei seminativi dell’azienda ad aree di interesse ecologico (EFA). Tra le diverse tipologie di aree di interesse ecologico ricordiamo i terreni a riposo e le superfici con colture azotofissatrici (come erba medica, soia, pisello, miscugli energetici con prevalenza di leguminose, ...).
Sono escluse dall'obbligo di aree EFA le aziende con superficie a seminativo inferiore a 15 ettari. Sono previste ulteriori deroghe per le aziende in cui oltre il 75% della superficie a seminativo è utilizzata per la produzione di erba o erbacee da foraggio, leguminose, terreni a riposo, colture sommerse, prato permanente, anche in combinazione tra loro.
Dal 2018 è vietato l'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle colture azotofissatrici utilizzate come EFA (dalla semina alla raccolta, comprese quindi le sementi conciate), oltre che nei terreni a riposo.
Tutti i terreni a riposo sono ritirati dalla produzione per un periodo di almeno sei mesi, dal 1° gennaio al 30 giugno. Nel caso siano indicati come aree di interesse ecologico è vietato lo sfalcio e ogni altra operazione meccanica di gestione del suolo dal 1° marzo al 30 giugno.
Dal 1° luglio è quindi possibile la preparazione del terreno per le colture successive.
L'altro importante impegno è l’obbligo di destinare una quota del 5% dei seminativi dell’azienda ad aree di interesse ecologico (EFA). Tra le diverse tipologie di aree di interesse ecologico ricordiamo i terreni a riposo e le superfici con colture azotofissatrici (come erba medica, soia, pisello, miscugli energetici con prevalenza di leguminose, ...).
Sono escluse dall'obbligo di aree EFA le aziende con superficie a seminativo inferiore a 15 ettari. Sono previste ulteriori deroghe per le aziende in cui oltre il 75% della superficie a seminativo è utilizzata per la produzione di erba o erbacee da foraggio, leguminose, terreni a riposo, colture sommerse, prato permanente, anche in combinazione tra loro.
Dal 2018 è vietato l'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle colture azotofissatrici utilizzate come EFA (dalla semina alla raccolta, comprese quindi le sementi conciate), oltre che nei terreni a riposo.
Tutti i terreni a riposo sono ritirati dalla produzione per un periodo di almeno sei mesi, dal 1° gennaio al 30 giugno. Nel caso siano indicati come aree di interesse ecologico è vietato lo sfalcio e ogni altra operazione meccanica di gestione del suolo dal 1° marzo al 30 giugno.
Dal 1° luglio è quindi possibile la preparazione del terreno per le colture successive.
L’agricoltura biologica è considerata pratica equivalente, per cui sostituisce i vincoli del greening.
È bene ricordare sin da questa fase di pianificazione agronomica che il mancato rispetto del greening comporta l’applicazione di sanzioni, che comportano una riduzione sul contributo Pac e che dal 2017 interessano non solo il pagamento del greening ma anche il pagamento di base.