02/06/2023

Con un recente provvedimento (decreti Unita Organizzativa Fitosanitario n. 47 e  48 del 26 e 29 maggio 2023) sono state definire per l’annata in corso le misure per il contenimento della flavescenza dorata della vite nel territorio regionale.
L’intero territorio regionale è definito area delimitata in eradicazione dalla flavescenza dorata.
Il territorio regionale è stato distinto in due zone: una zona infestata e da una zona cuscinetto. In tutto il territorio regionale, ogni proprietario o conduttore di piante di vite a qualunque titolo è obbligato ad eliminare tutte le piante che manifestano sintomi riconducibili alla Flavescenza dorata.
Durante la stagione vegetativa, tale operazione deve essere eseguita tempestivamente con l’estirpazione o, in via transitoria, con la capitozzatura dei ceppi. In quest’ultimo caso, i polloni e i ricacci devono essere prontamente eliminati fino al momento dell’effettivo estirpo che dovrà comunque avvenire entro il 31 marzo dell’anno successivo.
Ogni proprietario di superfici vitate in stato di abbandono (comprese quelle selvatiche) è inoltre obbligato a sradicare tutte le piante del genere Vitis presenti.
Contro il vettore della flavescenza dorata, la cicalina Scaphoideus titanus, sono previsti dei trattamenti insetticidi obbligatori sin dal primo anno di impianto del vigneto. I periodi per l’esecuzione dei trattamenti saranno stabiliti dall’unità organizzativa fitosanitaria delle Regione sulla base dei rilievi ufficiali effettuati in vari ambienti del territorio regionale. Tali periodi saranno comunicati attraverso i bollettini di difesa integrata della vite pubblicati sul sito della Regione.

Nei comuni compresi nella zona infestata sono previsti:
-almeno due interventi insetticidi per i vigneti coltivati col metodo convenzionale/integrato, mirati sulle forme giovanili;
-almeno tre interventi insetticidi nei vigneti coltivati col metodo biologico, a distanza di 7- 10 giorni l’uno dall’altro, mirati sulle forme giovanili.

Nei comuni compresi nella zona cuscinetto sono previsti:
-almeno un intervento insetticida per i vigneti coltivati col metodo convenzionale/integrato, mirato sulle forme giovanili;
-almeno due interventi insetticidi nei vigneti coltivati col metodo biologico, a distanza di 7- 10 giorni l’uno dall’altro, mirati sulle forme giovanili.

Tutti i proprietari o conduttori di impianti destinati alla produzione di materiale di moltiplicazione del genere Vitis nel territorio Regionale sono obbligati ad eseguire almeno tre interventi insetticidi nei campi di Piante Madri Marze, Piante Madri Portainnesti e nei barbatellai contro lo Scaphoideus Titanus. Le sostanze attive impiegabili per sono quelle ammesse nelle linee tecniche di difesa integrata della vite contro l’avversità Scaphoideus Titanus. I prodotti formulati che le contengono devono essere registrati per l’impiego contro lo Scaphoideus Titanus o contro le cicaline in genere. Oltre alle sostanze insetticide suddette è ammesso l’impiego del caolino.
L’unità organizzativa fitosanitaria può disporre l’estirpazione di interi appezzamenti vitati se il numero delle viti sintomatiche supera il 20% delle piante vive presenti.

Si allega la mappa del Veneto con la delimitazione delle infestate e delle aree cuscinetto.

 

 

  

Documenti