23/02/2024

Maggiore tutela per la frutta in guscio

Con l’adozione dei Regolamenti (UE) n. 2429/2023 e n. 2430/2023 la Commissione Europea ha introdotto alcuni significativi elementi di novità rispetto al quadro legislativo vigente che regolamenta le norme di commercializzazione applicabili ai prodotti ortofrutticoli ed ai relativi controlli di conformità. Sinora questi temi sono stati disciplinati dal Reg. (UE) n. 543/2011 che ha normato il settore ortofrutticolo nel suo complesso con la sola eccezione del comparto delle banane e di talune varietà di uve secche per le quali sono vigenti disposizioni specifiche in tema di norme di commercializzazione, dettate rispettivamente dal Reg. (UE) n. 1333/2011 e dal Reg. (UE) n. 1666/99.
La Commissione ha inteso armonizzare in un’ottica di semplificazione il quadro normativo sopra delineato con la pubblicazione dei due nuovi regolamenti che andranno a disciplinare rispettivamente i seguenti ambiti:
• il Reg. Delegato (UE) n. 2429/2023 andrà a disciplinare l’ambito delle norme di commercializzazione per i prodotti ortofrutticoli (freschi e taluni prodotti trasformati) e per il settore delle banane;
• il Reg. di Esecuzione (UE) n. 2430/2023 disciplinerà l’ambito dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione per i prodotti suddetti.

Al di là degli aspetti di armonizzazione e semplificazione del quadro normativo, le più significative variazioni rispetto al quadro preesistente sono le seguenti:
a) in un’ottica di contenimento degli sprechi alimentari che si ispira alla strategia “Dal Produttore al Consumatore” il regolamento Delegato (UE) n. 2429/2023 ammette la possibilità di derogare all’applicazione delle norme di commercializzazione per tutti i prodotti che non rispondono ai requisiti della classe II ma che sono comunque commestibili, nel momento in cui sono venduti dal produttore direttamente al consumatore nella propria azienda, con consegna diretta o in mercati riservati soltanto ai produttori (nel precedente quadro normativo tracciato dal Reg. UE 543/2011 questa previsione era presente ma come scelta opzionale dei singoli Stati Membri);
b) i prodotti che sono sottoposti ad operazioni di mondatura e taglio che li hanno resi pronti per essere consumati direttamente freschi o cotti (come i prodotti del segmento IV-V gamma) sono esonerati dalla conformità alle norme di commercializzazione tranne per quanto riguarda l’indicazione del Paese di origine, che diviene pertanto un’informazione obbligatoria da riportare nelle indicazioni esterne;
c) l’indicazione obbligatoria del Paese di origine, oltre che per i prodotti indicati al punto precedente, diviene obbligatoria anche per i seguenti prodotti sinora esonerati:
• funghi non coltivati di cui ai codici NC da ex 0709 51 a ex 0709 56 e 0709 59;
• capperi di cui al codice NC 0709 99 40;
• mandorle amare di cui al codice NC 0802 11 10;
• mandorle sgusciate di cui al codice NC 0802 12;
• nocciole sgusciate di cui al codice NC 0802 22;
• noci comuni sgusciate di cui al codice NC 0802 32;
• pistacchi sgusciati di cui al codice NC 0802 52;
• noci macadamia sgusciate di cui al codice NC 0802 62;
• pinoli sgusciati di cui al codice NC 0802 92;
• noci di pecàn di cui al codice NC 0802 99 10;
• altra frutta a guscio di cui al codice NC 0802 99 90;
• banane plantano essiccate di cui al codice NC 0803 10 90;
• agrumi secchi di cui al codice NC ex 0805;
• miscugli di noci tropicali di cui al codice NC 0813 50 31;
• miscugli di altra frutta a guscio di cui al codice NC 0813 50 39;
• zafferano di cui al codice NC 0910 20.

Confagricoltura ha seguito la genesi dei nuovi provvedimenti fornendo il proprio contributo sia a livello ministeriale che europeo per la revisione del quadro normativo di cui si apprezza il processo di semplificazione come anche l’introduzione dell’obbligo di origine per taluni prodotti (es. mandorle, noci e nocciole sgusciate) particolarmente esposti alla concorrenza di prodotto di origine extra-UE, mentre, per il comparto della IV gamma, avremmo preferito un maggiore livello di approfondimento della questione considerate le diverse tipologie di prodotto in commercio (es. preparazione singole o mix di referenze) e le prevedibili complicazioni a livello di confezionamento ed etichettatura che ne deriveranno.

I nuovi regolamenti, già pubblicati, vanno ad abrogare il regolamento (UE) n. 543/2011 e gli altri regolamenti specifici per il comparto delle banane e delle uve secche e si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2025.