15/05/2020

Si ritiene opportuno fornire di seguito un aggiornamento sull’evoluzione delle procedure per gli indennizzi a favore delle aziende colpite dalla “cimice asiatica”. 
Recentemente sono stati infatti definiti dei provvedimenti rilevanti, uno dei quali già disponibile ed altri in via di definizione, che dovrebbero finalmente consentire di far partire la procedura per la presentazione delle domande.
In particolare i due aspetti principali riguardano:
- Il varo di un DM Mipaaf (n. 4502 del 29 aprile scorso, pubblicato in questi giorni sul sito internet del Mipaaf) che ha definito i criteri generali della concessione degli aiuti alle imprese agricole colpite da “cimice” nonché le modalità di comunicazione alla Commissione europea del regime di aiuto;
- L’iter di perfezionamento della decretazione che formalizzerà le declaratorie dello stato di calamità eccezionale per i danni causati alle coltivazioni da Halyomorpha halys e che di fatto avvierà la procedura per la presentazione delle domande. Di seguito quindi una breve descrizione di quanto sinora previsto.

In primo luogo il decreto ministeriale n. 4502  disciplina le misure compensative introdotte dall’articolo 1, comma 501, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) in favore delle aziende ubicate nei territori che hanno subìto danni causati dagli attacchi della cimice asiatica nelle regioni del Nord Italia a partire dalla data del 1° agosto 2019. Come è noto gli interventi previsti dal decreto sono finalizzati ad indennizzare le aziende agricole aventi i requisiti di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 102/2004 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative, a fronte delle perdite subite a causa del fitofago e dei relativi costi sostenuti per la ripresa economica e produttiva, intervenendo nella misura massima dell’80% del danno accertato dalle competenti autorità regionali.
Il decreto precisa anche, tra gli altri aspetti, che:
- gli aiuti “sono erogati unicamente in relazione all’attacco dell’insetto” e “sono limitati ai danni causati da tale infestazione di cui l’autorità sanitaria competente ha formalmente riconosciuto la presenza”;
- “l’indennizzo è calcolato esclusivamente in relazione alla perdita di prodotto”;
- L’IVA non è ammissibile agli aiuti salvo nel caso in cui non sia recuperabile.

Per quanto riguarda invece l’iter dei provvedimenti successivi, considerato quanto previsto all’articolo 3 par. 1 del decreto in oggetto ed ai fini dell’attivazione delle misure compensative, le Regioni interessate hanno già provveduto per i propri ambiti di competenza alla delimitazione dei territori colpiti ed alla formalizzazione delle relative proposte di declaratoria. In allegato la declaratoria della Regione Veneto già approvata che, in base a quanto comunicatoci informalmente dal Ministero, è stata integralmente accolta.
Alla luce di ciò lo stesso Ministero metterà a punto nei prossimi giorni una circolare che prevedrà il modulo di domanda e le necessarie istruzioni operative per la presentazione delle istanze. Subito dopo l’adozione della circolare che ufficializzerà il modulo di domanda è attesa la pubblicazione dei decreti ministeriali di riconoscimento del carattere di eccezionalità dei danni causati dalla cimice, che recheranno l’individuazione dei territori e dei prodotti interessati dalle misure come individuati nelle proposte regionali di declaratoria: a far data dalla pubblicazione dei decreti decorreranno i 45 giorni perentori per la presentazione delle domande previsti dall’articolo 5 comma 5 del decreto legislativo 102/2004. L’istruttoria delle stesse sarà svolta a livello regionale ed in base all’esito delle richieste accolte il Ministero procederà a ripartire le dotazioni del Fondo di Solidarietà Nazionale tra le varie regioni che, in funzione degli esiti istruttori, provvederanno ad erogare gli indennizzi ai beneficiari.

Le misure compensative previste dal decreto sono adottate in conformità con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato e con le disposizioni recate dal Regolamento UE 702/2014 pertanto pur non essendo soggette all’obbligo di notifica preventiva, il Ministero è tenuto a comunicare una sintesi dei provvedimenti adottati direttamente alla Commissione che, a sua volta, dovrà rilasciare il numero identificativo dell’aiuto prima che si dia corso all’erogazione degli indennizzi. Sarà nostra cura trasmettere non appena disponibile, la circolare recante il modello di domanda e le istruzioni operative per la presentazione delle richieste di indennizzo. 

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