30/09/2022
Il Ministero della Salute ha trasmesso le prime istruzioni operative inerenti il Decreto legislativo n. 134 del 5 agosto 2022 (vedi Allegato), recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione (I&R) degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429.
Il d.lgs. I&R è entrato in vigore dal 27 settembre 2022. Il Ministero con tale nota specifica che gli stabilimenti registrati e riconosciuti alla data di entrata in vigore del suddetto d.lgs. sono considerati conformi e soggetti agli obblighi previsti dal regolamento. Ai fini del riconoscimento di nuovi operatori, i Servizi veterinari territoriali, in quanto autorità competenti, ricevuta, con le modalità attualmente vigenti, su specifica richiesta dall’operatore, effettuano le dovute verifiche presso lo stabilimento. Le spese inerenti ad eventuali sopralluoghi o altri interventi della ASL che dovessero essere resi necessari per la registrazione stessa sono a carico degli operatori.
In merito alle registrazioni, l’operatore genera in BDN il registro della sua attività tramite l’inserimento e il regolare aggiornamento di tutte le informazioni inerenti agli animali detenuti e agli eventi che li riguardano. Con la piena applicazione del manuale operativo I&R, la cui emanazione è prevista entro 45 giorni dall’entrata in vigore del d.lgs., il registro informatizzato in BDN sostituirà obbligatoriamente qualsiasi altro registro aziendale cartaceo o su altro supporto previsto da disposizioni precedenti al d.lgs. I&R.
Gli operatori che allevano bovini, bufalini, ovini, caprini o suini, possono optare sin da ora per la tenuta del registro informatizzato in BDN, mentre tale possibilità sarà progressivamente introdotta anche per le altre specie animali e le altre tipologie di stabilimenti. L’operatore che adotta tale opzione già da ora non necessita di nessun altro registro cartaceo o su altro supporto.
In merito al documento di accompagnamento, ovvero il modello 4 informatizzato, l’operatore è direttamente responsabile delle informazioni di pertinenza inserite in tale documento ed è obbligato entro sette giorni dall’evento ad annullarlo se la relativa movimentazione non è effettuata oppure a rettificare eventuali informazioni errate inerenti alla movimentazione già avvenuta. Il Ministero precisa che non è prevista la modifica del documento di accompagnamento informatizzato dopo la movimentazione. Infatti la rettifica può riguardare esclusivamente il movimento in uscita che a tal fine è eliminato e reinserito in BDN dall’operatore.
Fino all’entrata in vigore del manuale operativo I&R e alla sua completa applicazione, continuano ad applicarsi le disposizioni attualmente vigenti esclusivamente per le modalità e tempi di: a) identificazione di bovini, equini, ovicaprini e suini; b) identificazione degli animali delle altre specie; c) richiesta delle registrazioni e dei riconoscimenti; d) compilazione del documento di accompagnamento informatizzato in BDN e registrazione automatica delle movimentazioni in BDN a partire dalle informazioni registrate in tale documento per bovini, equini, ovicaprini, suini, camelidi e cervidi, pollame ed altri volatili (avicoli), conigli e lepri, pesci e, da ottobre p.v., per l’apicoltura; e) comunicazioni all'autorità comunale per le movimentazioni verso pascolo, termine che include l’alpeggio e la transumanza dell’ordinamento precedente all’applicazione del regolamento e del decreto legislativo in analisi; f) aggiornamento degli elenchi degli stabilimenti riconosciuti; g) registrazione delle informazioni inerenti alle macellazioni; h) registrazione dei controlli ufficiali; i) restano invariate le specie e il numero massimo di animali che possono essere detenuti negli allevamenti familiari. Per le tipologie di stabilimenti e di operatori, oltre che per le specie animali attualmente non presenti nel sistema informativo BDN, le disposizioni previste dal d.lgs. I&R saranno obbligatorie solo dopo l’entrata in vigore del manuale operativo, con i tempi di adeguamento che saranno definiti per garantire gli adempimenti necessari alla piena operatività della BDN e il progressivo adeguamento degli operatori alle nuove disposizioni. L’identificazione individuale e la relativa registrazione in BDN dei cervidi e dei camelidi sarà obbligatoria dopo la completa applicazione del manuale operativo. Il numero di registrazione o di riconoscimento unico sarà assegnato in BDN dopo l’entrata in vigore del manuale operativo.