12/08/2022

Come riportato nella newsletter  n. 31 del 6 agosto 2022, a cui si rinvia per informazioni su aspetti generali del provvedimento,  è stato dato l'avvio alla procedura per presentare le domande di sostegno danni indiretti per compensare le perdite di reddito subite dagli allevatori avicoli a causa dell'epidemia di influenza aviaria nel periodo compreso tra il 23/10/2021 - 31/12/2021. Gli allevamenti devono essere ricompresi nelle zone soggette a restrizioni sanitarie.
Il sostegno è determinato fino a un massimo del 25% del danno totale subito (erogazione a titolo parziale) nel rispetto dell'importo reso disponibile di 30 milioni di euro. Per le specie minori il limite erogabile massimo è del 100%.
Le domande vanno presentate entro il 20/09/2022 all'Organismo pagatore AVEPA per i soggetti beneficiari con sede legale dell'impresa in Veneto e dovranno essere supportate da idonea documentazione atta a comprovare la congruità delle richieste.
Dei diversi interventi ammessi quello di interesse per gli allevatori avicoli con contratto di soccida riguarda il "prolungato vuoto sanitario/mancato accasamento".
In previsione dell'apertura del modulo informatico per la presentazione della domanda di indennizzo, venerdì 4 agosto u.s. AVEPA ha tenuto in video conferenza un incontro operativo rivolto ai CAA, nel quale, sulla base anche dei passati provvedimenti, ha fornito alcune indicazioni sulla procedura per la presentazione delle domande, riservando a successive indicazioni  la definizione di alcuni importanti aspetti emersi nel corso dell'incontro e rimasti in sospeso.
Sempre con riferimento all'indennizzo "prolungato vuoto sanitario/mancato accasamento"  uno degli elementi di fondamentale importanza per la corretta richiesta degli indennizzi e su cui si attende un chiarimento e indicazione da parte di AVEPA riguarda la quantificazione dei giorni di fermo obbligatorio, espressi in settimane, per gli allevamenti sottoposti a provvedimento di obbligo di abbattimento degli animali in considerazione del fatto che si sono registrati diversi casi di notevole allungamento dei tempi delle operazioni di svuotamento non dipendenti dalla volontà dell'allevatore che  potrebbero essere elemento di penalizzazione per la richiesta di indennizzo.
E' stato ribadito che in caso di domanda multipla sullo stesso tipo di intervento  si genera il blocco della liquidazione dell'indennizzo.

Tanto premesso  per una corretta richiesta e quantificazione degli indennizzi per l'intervento "prolungato vuoto sanitario/mancato accasamento" è d'obbligo acquisire, tramite idonea documentazione probatoria, due elementi di calcolo: 1) I giorni di fermo obbligatorio (espressi in settimane o frazione); 2) Il numero di capi ammissibili.
1) GIORNI DI FERMO OBBLIGATORIO - a) Nel caso di ordinaria chiusura del ciclo di allevamento i giorni vanno calcolati del giorno successivo all'ultimo carico al 31/12/2022 a cui vanno detratti i giorni di rispetto del vuoto biologico (es. 7 giorni per pollo da carne, 14 giorni per faraone e capponi, 21 giorni per tacchini da carne, galline ovaiole sia in deposizione che in fase pollastra). Come documentazione va acquisita copia del registro di allevamento scaricabile da BDN da soggetti abilitati (servizi veterinari AULSS o incaricati della ditta soccidante) e il modello 4 dell'ultimo carico più il documento di trasporto (bolla di carico di macello); b) Nel caso di svuotamento dell'allevamento a seguito di provvedimento di abbattimento obbligatorio degli animali il calcolo dei giorni va fatto per tutto il periodo del "vuoto sanitario". Sulla data e documento probatori a cui fare riferimento per il calcolo dei giorni, AVEPA si è riservata di dare chiarimenti e indicazioni. Anche in questo caso va comunque acquisito copia del registro di allevamento.
2) CAPI AMMISSIBILI - Per il numero dei capi ammissibili AVEPA ha ribadito che il calcolo va fatto su una media determinata prendendo gli ultimi cinque cicli antecedenti il periodo di fermo, eliminando i due cicli con maggiore e minore numero di capi e fatta la media aritmetica dei tre rimasti. Situazioni particolari a questa regola vanno viste puntualmente caso per caso. Sul calcolo del numero di capi da considerare, a seguito dei controlli comunitari e dei rilievi mossi, AVEPA ha precisato che il numero di capi da conteggiare è il numero di capi in uscita a fine ciclo. Per le galline ovaiole AVEPA si è riservata di verificare se può essere preso in considerazione un dato diverso rispetto al numero di capi a fine ciclo. Per determinare il numero di capi serve acquisire copia del registro di allevamento degli ultimi cinque cicli antecedenti il periodo di fermo.

Gli uffici di Confagricoltura sono a disposizione per la consulenza e la presentazione delle domande.