08/03/2020

 Il Ministero della Salute ha indicato i provvedimenti da attuare per la gestione dell’emergenza da Coronavirus nell’ambito della sanità pubblica veterinaria e della sicurezza alimentare. Innanzitutto, il Ministero precisa che non vi sono al momento evidenze scientifiche della trasmissione del virus SARS-COV-2 dagli animali all’uomo e attraverso gli alimenti e che, quindi, la sicurezza alimentare viene garantita dalle attuali norme, mentre la richiesta di certificazioni in tal senso sono non previste ed, anzi, inappropriate. In merito ai provvedimenti sanitari per le attività veterinarie e di allevamento all’interno della zona di restrizione (“zona rossa”) è stato previsto:

Che siano differite le seguenti attività veterinarie per un periodo fino a 30 giorni:
Controlli per profilassi di stato e piani di sorveglianza, a parte quelli previsti dai Piani sull’Influenza Aviare e Peste Suina Africana;
Attività di front-office se non strettamente connesse ad attività essenziali.

Che non possano essere differite le seguenti attività veterinarie: I sopralluoghi in allevamento in caso di sospetto di malattie soggette a denuncia obbligatoria;
Controlli legati a provvedimenti di allerta sugli alimenti e mangimi;
Controlli per profilassi di stato e piani di sorveglianza dei Piani sull’Influenza Aviare e Peste Suina Africana;
Ispezioni veterinarie per la macellazione inclusa quella per macellazione d’urgenza.

Che non possano essere differite le seguenti attività produttive e zootecniche:
Raccolta del latte e raccolta delle uova;
Fornitura di alimenti per animali;
Fornitura di prodotti di origine animale, materiale germinale, farmaci;
Raccolta e lavorazione dei sottoprodotti di origine animale;
Ricevimento e lavorazione delle carcasse derivanti da macellazioni speciali d’urgenza; Gestione dello smaltimento dei reflui zootecnici;
Gestione degli impianti di lavorazione/confezionamento sia di alimenti freschi sia laddove non sussistano condizioni adeguate allo stoccaggio;
Accudimento e gestione degli animali presenti in impianti zootecnici e di ricovero.

Che non possano essere differite le movimentazioni di animali da e verso le suddette zone in restrizione nei seguenti casi:
Lo spostamento di animali da vita e da macello finalizzato ad evitare il sovraffollamento delle strutture;
Movimentazione di pulcini dagli incubatoi;
Macellazioni di animali, comprese quelle speciali d’urgenza.

Per le varie attività dovranno essere previste specifiche procedure validate dalla Asl per la movimentazione e la tracciabilità del personale addetto al carico e scarico, degli automezzi e dei percorsi effettuati.

Le indicazioni soprastanti potranno subire modifiche con l'applicazione del nuovo DPCM del 8 marzo 2020.