18/10/2024

In considerazione dell'evoluzione epidemiologica della Peste Suina Africana (PSA), che attualmente non coinvolge gli allevamenti di suini del Veneto, né i cinghiali selvatici sul territorio regionale, i servizi sanitari della Regione Veneto hanno fornito ulteriori indicazioni rispetto a quanto già previsto nella nota dell’Unità operativa Sicurezza alimentare prot. n. 0484757 del 22/10/2021, (vedi allegato) e alla DGR 1173/2021, a1 fine di evitare comportamenti a rischio relativamente:

-       alla campagna di macellazione dei suini al di fuori del macello per il consumo domestico privato;

-       alle macellazioni di suini presso gli stabilimenti riconosciuti e alla relativa lavorazione delle carni per la produzione di salumi e altri prodotti a base di carne suina presso i locali registrati ai sensi della D.G.R. n. 1173 del 24 agosto 2021.

Considerata la concentrazione di allevamenti di piccole dimensioni presenti in Veneto e spesso localizzati nelle aree a maggior presenza di cinghiali e considerato che il rischio di diffusione della malattia agli allevamenti di suini è elevato nel caso di inadeguate misure di biosicurezza, si raccomanda, per quanto possibile, di anticipate la macellazione dei suini allevati nelle piccole aziende commerciali, comprese le aziende che producono PPL Venete a base di carni suine, e nei piccoli allevamenti familiari per autoconsumo nonché la relativa lavorazione delle carni, al fine di raggiungere il più velocemente possibile la fase di vuoto biologico stagionale, in accordo con gli obiettivi de11'Ordinanza n. 84 del 10 settembre 2024 che impone azioni di riduzione del rischio e di “preparedness” alla possibile epidemia.

La situazione epidemiologica in relazione alla PSA impone la necessità di mettere in atto ulteriori precauzioni per garantire condizioni di biosicurezza anche negli allevamenti di piccole dimensioni in occasione della macellazione e/o alla successiva lavorazione delle carni.

In particolare è fondamentale:

•       ridurre la movimentazione di persone, veicoli, attrezzature verso gli allevamenti, ancorché familiari, in cui sono presenti suini;

•       che il personale che partecipa alla macellazione e/o alia lavorazione delle carni, compreso il norcino, lavi e disinfetti attrezzatura, strumentazione, abiti, calzature ecc. a conclusione de11'attività e non si rechi presso altri allevamenti di suini, con particolare riferimento agli allevamenti industriali, senza prima aver provveduto in ta1 senso;

•       che durante le attività di macellazione e/o lavorazione delle carni di suino sia esclusa la presenza libera di animali domestici che possano veicolare e diffondere il virus ne11'ambiente (es. cani e gatti), anche nelle aree esterne.

Vista la corrente situazione epidemiologica e la sua dinamicità e valutati i fattori di rischio, le scriventi

U.O. potranno disporre ulteriori misure ed indagini diagnostiche finalizzate a1 monitoraggio epidemiologico e al controllo della PSA. Permane infatti prioritario ridurre al minimo il rischio di diffusione dell'infezione nel settore domestico e contrastare in modo efficace il passaggio del virus dai selvatici ai domestici attraverso la scrupolosa applicazione e rigidi controlli in materia di biosicurezza, inclusa l'attività di formazione e sensibilizzazione da parte delle AULSS.

Per quanto riguarda, in particolare, le macellazioni al di fuori del macello per autoconsumo si rappresenta che qualora i suini dell'allevamento “familiare” siano più di uno, la macellazione dei restanti suini deve avvenire quanto prima e comunque, tenuto conto del tempo di incubazione della PSA, non oltre due settimane dalla macellazione del primo suino.

Inoltre deve essere garantito il corretto smaltimento dei sottoprodotti della macellazione, a norma del Reg. (CE) n. 1069/2009, delle linee guida nazionali applicative (recepite in Veneto con DGR n. 1530 del 28/03/2013), nonché dei regolamenti comunali e relative norme ambientali vigenti. La gestione dei sottoprodotti sarà oggetto di verifica da parte del1’AULSS (ACL) in occasione delle normali attività di controllo.

In caso di macellazione al di fuori del macello, per autoconsumo, presso un allevamento “non familiare” di suini, non è consentita la presenza di personale diverso da quello che ordinariamente opera in allevamento, nel rispetto delle biosicurezze.

Si ricorda che rimane vietato cedere o commercializzare al di fuori del contesto familiare/domestico le carni, comprese le frattaglie e i prodotti ottenuti dalla successiva lavorazione delle carni degli animali macellati per il consumo domestico privato al di fuori dei macelli. Le carni e le frattaglie ottenute dalla macellazione e i prodotti ottenuti dalla successiva lavorazione sono destinati esclusivamente al consumo privato dell’allevatore e della sua famiglia. E’ vietata la cessione a terzi sotto qualsiasi forma, anche gratuita, di carni e/o prodotti ottenuti dalla lavorazione delle stesse; è altresì vietata qualsiasi forma di macellazione e/o lavorazione per conto di terzi.

In materia di anagrafe zootecnica si fa presente che l'apposita sezione della BDN dovrà essere aggiornata, da parte dell'allevatore o suo delegato, con le modalità e nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente in materia di identificazione e registrazione (D.Lgs. 134/2022 e Manuale Operativo I&R), con riferimento alle nuove disposizioni per gli allevamenti familiari. Si rappresenta che, per verificare il rispetto della normativa, l'AULSS eseguirà controlli a campione (documentali o con sopralluogo) anche in relazione alle macellazioni al di fuori del macello per autoconsumo. Tali controlli sono considerati controlli ufficiali. Per questi controlli non è previsto il pagamento di alcuna tariffa all’AULSS da parte del privato interessato. Il riscontro di non conformità comporta l'adozione delle pertinenti azioni conseguenti da parte dell’AULSS.

Nell’attuale contesto epidemiologico resta fondamentale, come previsto dai Regolamenti comunitari, il ruolo dei veterinari libero professionisti e degli operatori dell'intera filiera (compresi i detentori di suini di allevamenti familiari), finalizzato in particolare alla rilevazione precoce dei casi di PSA. Pertanto, anche in assenza di conclamata sintomatologia riferibile alla PSA, la presenza di animali inappetenti, poco vitali e la mortalità improvvisa, devono essere comunicate, anche per le vie brevi, al servizio veterinario localmente competente per una compiuta valutazione e l'effettuazione degli opportuni approfondimenti. La mancata segnalazione, in caso di successiva conferma di focolaio comporta l'applicazione di sanzioni. In ogni caso, in presenza di aumento anomalo della mortalità e/o sintomi compatibili con un sospetto di PSA devono essere immediatamente applicate le misure previste dal Regolamento delegato (UE) 2020/687.

Infine si rappresenta che in relazione alla D.G.R. n. 1731 del 09/12/2021, per l'anno corrente è in corso di perfezionamento il provvedimento con cui si concede all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di Legnaro (PD) un finanziamento per svolgere le attività finalizzate alla prevenzione e alla sorveglianza delle zoonosi, comprese le MTA, previo coordinamento con le AULSS, nell'ambito delle proprie competenze, ivi comprese le attività analitiche, di rendicontazione, di supporto alla formazione ed informazione e nello specifico per le attività di analisi di laboratorio inerenti le macellazioni al di fuori del macello per consumo domestico privato.

Parimenti, con DDR n. n. 51 del 5/7/2024. sono stati assegnati a ciascuna Azienda Ulss i finanziamenti per effettuare le attività connesse al1'informazione su problematiche PRIU e PSA, gli interventi connessi alla prevenzione e gestione della PSA secondo il disposto delle DGR n. 712/2022 e DGR n. 251/2024 e le attività connesse alle problematiche correlate alla selvaggina selvatica nonché alla prevenzione della Trichinella di cui alla DGR n. 1182/2022. 

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