23/02/2020
La Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari con DGSAF 3960 del 19/02/2020 ha fornito alcune delucidazioni sulla procedura di registrazione in Bdn delle movimentazioni di bovini e avicoli evidenziano che “la registrazione delle movimentazioni, in conformità alla normativa di settore, è in ogni caso una responsabilità dell’operatore e che, soprattutto nella prima fase di implementazione, le nuove funzionalità delle BDN sono da considerarsi in fase di collaudo, con necessità di verificarne l’applicazione pratica completa”.
Per tale ragione poiché la registrazione automatica delle movimentazioni dei capi bovini in BDN è stata predisposta per la mattina del settimo giorno (ovvero del terzo giorno nel caso di allevamento con registro informatizzato) dalla data di partenza indicata nel modello 4 informatizzato, si raccomanda agli operatori (ed i loro delegati), soprattutto nei primi mesi di attivazione della procedura, di verificare la corretta esecuzione della registrazione automatica e, nel caso in cui entro il termine previsto le movimentazioni non risultino ancora in BDN, provvedere con sollecitudine a tali registrazioni.
La nota ricorda inoltre che l’operatore (o suo delegato) potrà sempre registrare le movimentazioni di propria competenza operando autonomamente e in anticipo rispetto al termine previsto per la procedura automatica.
La nota si completa di un allegato che descrive alcuni criteri per la gestione della registrazione automatica delle movimentazioni dei bovini.