25/04/2021

L’organismo pagatore AGEA Coordinamento sta adottando la nuova disciplina relativa ai termini ed alle procedure per la registrazione delle informazioni relative agli animali in BDN per la campagna 2021. Tali disposizioni intervengono a seguito della pubblicazione del Reg. (UE) n. 2021/520 recante le modalità di applicazione del Reg. (UE) 2016/429, nonché della nota prot. n. 9763 del 20 aprile 2021diramata dal Ministero della Salute in materia di sanità animale. Il regolamento di applicazione sopra richiamato che stabilisce che:

Gli operatori che detengono bovini, ovini, caprini e suini trasmettono le informazioni sui movimenti, le nascite e i decessi di cui all’articolo 112, lettera d), del regolamento (UE) 2016/429 e sui movimenti di cui all’articolo 113, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento e all’articolo 56, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 ai fini della registrazione nelle basi dati informatizzate istituite per tali specie entro un termine di trasmissione da stabilire a cura degli Stati membri. Il termine massimo per la trasmissione delle informazioni non supera i sette giorni dalla data del movimento, della nascita o del decesso degli animali, a seconda dei casi” nonché sulle precisazioni del Ministero della Salute che  “per quanto attiene al tempo massimo di registrazione in banca dati informatica istituita per bovini, ovini e caprini delle informazioni di cui all’articolo 112, lettera d) e 113, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento, sono immediatamente applicabili le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 1, del predetto Regolamento”.

Pertanto, alla luce della sopra citata normativa regolamentare, l’AGEA Coordinamento chiarisce che a partire dal 21 aprile 2021:

  • le informazioni relative ai movimenti e alle nascite dei capi bovini e ovicaprini devono essere registrate in BDNcomunque entro il termine perentorio di sette giorni dall’evento anche qualora alla registrazione dell’evento in BDN provveda un soggetto delegato.
  • Il mancato rispetto delle tempistiche sopra indicate comporta l’applicazione delle riduzioni e sanzioni previste dal Reg. (UE) n. 640/2014 per tutte le misure del sostegno accoppiato zootecnico di cui all’art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013, attuato con DM 7 giugno 2018 n. 5465