23/10/2026

La Corte di Cassazione (Ordinanza n. 23869) è nuovamente intervenuta nel tema della ruralità dei fabbricati. Il caso preso in esame riguardava un’abitazione di 272 metri quadri utilizzata come alloggio dei dipendenti di una società agricola.

L’Agenzia delle Entrate ne contestava la ruralità, basandosi sul presupposto che le abitazioni con superficie utile superiore a 240 metri quadri sono considerate “di lusso” ai sensi dell’art. 6, D.M. 2/8/1969 e il comma 3, lett. e) dell’art. 9, D.L. n. 557/1993 stabilisce il divieto di ruralità per le abitazioni di lusso.
La Corte di Cassazione ha chiarito che l’art. 9, D.L. n. 557/1993 che regolamenta la ruralità dei fabbricati prevede due fattispecie distinte: le costruzioni rurali abitative, soggette a requisiti soggettivi e oggettivi, tra cui l’esclusione delle abitazioni di lusso, e le costruzioni strumentali, per le quali invece è rilevante esclusivamente la strumentalità del fabbricato rispetto all’attività agricola esercitata.

Ricordiamo che un fabbricato abitativo può essere riconosciuto rurale in presenza dei seguenti requisiti:
- Requisiti soggettivi: i soggetti che utilizzano il fabbricato come abitazione devono essere: il titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, per esigenze connesse all’attività agricola svolta; l’affittuario o chi conduce a diverso titolo il terreno al quale l’immobile è asservito; i familiari conviventi a carico di tali soggetti e i coadiuvanti iscritti a fini previdenziali; i titolari di trattamenti pensionistici derivanti da attività agricola; uno dei soci o amministratori delle società agricole in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.
- Requisiti oggettivi: è esclusa la ruralità per i fabbricati abitativi aventi le caratteristiche delle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile) e A/8 (abitazioni in villa), nonché per quelli con le caratteristiche di lusso di cui al D.M. 2/8/1969, tra cui la superficie utile superiore a 240 metri quadri.

Le abitazioni dei dipendenti sono inserite tra le costruzioni strumentali e pertanto possono essere considerate rurali senza limiti di superficie, purché i lavoratori siano assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato per oltre 100 giornate annue.